CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 dicembre 2017, n. 30345
Professionisti – Architetto non iscritto a Inarcassa – Obbligo di iscrizione e versamento alla Gestione separata Inps – Redditi prodotti quale lavoratore autonomo – Sussiste – Ulteriore rapporto di lavoro subordinato – Non rileva
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 29.6.2016, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’arch. B.F. non tenuto al versamento di alcuna contribuzione alla gestione separata INPS con riferimento ai redditi prodotti quale lavoratore autonomo nell’anno 2008.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che, essendo l’arch. F. dipendente pubblico e avendo per quell’anno versato all’INARCASSA il contributo integrativo, la sua iscrizione alla gestione separata dovesse essere esclusa in ragione del disposto dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), il quale, nell’interpretare autenticamente la disposizione dell’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, aveva precisato che erano tenuti all’iscrizione coloro che avessero effettuato attività non soggette al versamento contributivo presso gli enti esponenziali di categoria, restando in contrario irrilevante la circostanza che il professionista non avesse potuto iscriversi all’INARCASSA in ragione del divieto di cui all’art. 2, I. n. 1046/1971. Contro tali statuizioni ricorre l’INPS, con un unico motivo di censura, illustrato da memoria.
L’arch. F. resiste con controricorso, riproponendo le questioni concernenti il merito della pretesa contributiva, ritenute assorbite dalla Corte territoriale.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 26, I. n. 335/1995, 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), 3, I. n. 179/1958, 10 e 21, I. n. 6/1981, e 7, 23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato il 28.11.1995, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistesse alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli ingegneri che svolgono attività autonoma libero-professionale e che non sono tenuti all’iscrizione all’INARCASSA in ragione del contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata per la quale godono di altra copertura assicurativa.
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni d’inammissibilità del ricorso formulate da parte controricorrente in ragione dell’erronea indicazione del nominativo del ricorrente alle pagg. 12 e 17 del ricorso e della mancata indicazione delle argomentazioni della sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con le disposizioni di legge che figurano nella rubrica del motivo: circa il primo profilo, è sufficiente rilevare che trattasi in entrambi i casi di mero lapsus calami che non incide sulla corretta individuazione della parte; circa il secondo, vale osservare che le argomentazioni della sentenza contro cui si dirige il ricorso sono riportate per esteso alle pagg. 6-11 e sintetizzate a pag. 12 del ricorso.
Ciò posto, il motivo è fondato.
Va premesso che l’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha previsto, per quanto qui interessa, che «sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».
Questa Corte, al riguardo, ha già affermato che, con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 1°.1.1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (Cass. S.U. n. 3240 del 2010).
Si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi (ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell’attività lavorativa svolta dall’iscritto, l’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talché l’obbligazione contributiva dell’iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all’unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall’altra gestione a cui l’iscritto è assicurato in relazione all’ulteriore attività lavorativa espletata (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Ne è conferma l’art. 6, d.m. n. 281/1996, che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ha espressamente chiarito che «non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria».
E’ in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), il quale, nell’interpretare l’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, cit., ha previsto che «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti», stabilendo altresì che «resta ferma la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103» (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare l’inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell’ambito della gestione separata): trattandosi di una disposizione recante interpretazione di un’altra disposizione vigente, essa è infatti sprovvista di una propria autonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione interpretata, tale che – come accade in genere per le disposizioni aventi carattere interpretativo – le une e le altre si saldino, dando luogo ad un precetto normativo unitario (così Corte cost. n. 397 del 1994).
Orbene, tenuto conto del rinvio operato dall’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l’iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n: 917/1986, l’esercizio della quale non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all’iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell’istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che – come si è detto – collega l’obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l’iscritto svolga o meno un’ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit.).
Cosi ricostruito il combinato disposto dell’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l’iscrizione all’INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2, I. n. 1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall’art. 21, comma 5, I. n. 6/1981 e, da ultimo, dall’art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, approvato giusta le disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall’iscrizione all’INARCASSA, nella forma di una maggiorazione percentuale che dev’essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest’ultimo (art. 10, I. n. 6/1981, riprodotto negli stessi termini dall’art. 5 del Regolamento di previdenza INARCASSA).
Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all’INARCASSA, non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto INARCASSA) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall’iscrizione alla gestione separata INPS: la regola generale conseguente all’istituzione di quest’ultima è che all’espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell’INARCASSA di disporre di un’ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l’INARCASSA è ente esponenziale (v. in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984).
Contrari argomenti non possono desumersi dalla circostanza che il Regolamento di previdenza dell’INARCASSA abbia recentemente previsto che la «quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 del presente articolo», venga computata nell’ambito del «montante contributivo individuale»: fermo restando che tale disposizione opera a decorrere dal 1°.1.2013 (art. 26.5, Regolamento cit.), è decisivo rilevare, ancora una volta, che codesta retrocessione del contributo integrativo presuppone che il professionista sia iscritto all’INARCASSA e abbia dunque titolo per beneficiare delle sue prestazioni, ciò che gli ingegneri e gli architetti che sono iscritti ad altra gestione previdenziale non possono fare.
Né può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, fatto genericamente riferimento ad un «versamento contributivo», non sarebbe consentito all’interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ed è la ratio di quest’ultima ad imporre che l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui l’interprete dovrebbe astenersi dall’introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di un’interpretazione tutt’altro che “letterale” del dato normativo, non essendo certamente rinvenibili nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre. Pertanto, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, davanti alla quale potranno e dovranno riproporsi anche le questioni già ritenute assorbite e concernenti l’eccezione di prescrizione dei contributi oggetto del giudizio e la debenza e misura delle sanzioni.
Il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Tenuto conto dell’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.