INPS costituita in giudizio mediante procuratore: la notifica della sentenza va fatta a quest’ultimo

INPS costituita in giudizio mediante procuratore: la notifica della sentenza va fatta a quest’ultimo

Nelle controversie in cui è parte l’INPS, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata a quest’ultimo e nel domicilio del procuratore medesimo.


Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3145/19, depositata il 1° febbraio.

 

Il caso. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’INPS avverso la decisione del Tribunale con cui era stata accolta la domanda di una lavoratrice volta ad ottenere dall’Istituto stesso la riliquidazione della pensione di vecchiaia in godimento. In particolare per la Corte territoriale l’appello era stato depositato oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado. Così l’INPS ricorre in Cassazione denunciando la nullità della sentenza considerando che la Corte di merito aveva ritenuto decorso il termine breve per appellare sebbene la sentenza di primo grado non fosse stata notificata a norma del combinato disposto di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c. al procuratore costituito nel giudizio di primo grado, ma ad altri avvocati dell’Ente, non costituito.

 

La notifica della sentenza. Al riguardo la Suprema Corte ribadisce che, in controversie in cui è parte l’INPS, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notifica della sentenza alla parte costituita mediante procuratore deve essere effettuata al procuratore stesso e nel domicilio del medesimo. Inidonea quindi è la notifica effettuata ad altri avvocati dell’Ente, non costituiti in giudizio e non al procuratore nominato in primo grado. A ciò consegue che, nel caso di specie, l’appello avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ed è per questi motivi che il Supremo Collegio accoglie il ricorso con cassazione della sentenza impugnata.