RICOSTRUZIONE CARRIERA E PROGRESSIONE ECONOMICA – PERSONALE SCOLASTICO

RICOSTRUZIONE CARRIERA E PROGRESSIONE ECONOMICA – PERSONALE SCOLASTICO

DOMANDA DI RICOSTRUZIONE CARRIERA E PROGRESSIONE ECONOMICA: NORMATIVE DI RIFERIMENTO A CONFRONTO

Con la sentenza n. 3959/2020, il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, ha ribadito alcuni importanti principi in materia di ricostruzione della carriera e progressione economica per il personale docente.

Nel caso di specie, la domanda finalizzata al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei rapporti a termini ai fini della progressione economica prevista dai contratti collettivi è meritevole di accoglimento, conformemente all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte a partire dalle sentenze n. 22558 e n. 23868 del 2016, secondo cui “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.”

Tale principio di diritto, peraltro, è stato confermato dapprima dalla Corte di Giustizia, la quale ha precisato che la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale, ed in termini non equivoci, qualsivoglia disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavori a tempo determinato, e successivamente dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20.06.2019 in causa C-72/18, Ustariz Arostegui, secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale […] che riserva il beneficio di un’integrazione salariale agli insegnanti assunti nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegato amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l’unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale.”

In materia di ricostruzione di carriera – che pure costituisce oggetto del presente giudizio –la Cassazione, sulla base di alcune indicazioni fornite dalla Corte di Lussemburgo, ha recentemente risolto lo spinoso problema relativo al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera del personale della scuola successivamente immesso in ruolo, del servizio prestato in forza di rapporti al termine, ribadendo che il principio di non discriminazione impone di disapplicare la normativa intera che riserva all’assunto a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto a quello del quale gode il dipendente ab origine a tempo indeterminato (Cass. n. 31149 e n. 31150 del 28.11.2019).

Sulla scorta di alcuni principi di diritto enunciati nella richiamata sentenza n. 31149/2019[1]e all’esito del calcolo effettuato dalle parti, il Tribunale ha condannato il Ministero,in favore dei ricorrenti, al riconoscimento per intero, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato alle dipendenze dall’amministrazione convenuta sin dal primo contratto a termine, nonché alla ricostruzione della carriera in conformità al predetto riconoscimento dell’anzianità di servizio.

[1]“a) l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro […], e deve essere disapplicato, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati […] risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato […] b) il giudice di merito per accertare la sussistenza della discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato […] c) l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato”

Nota a sentenza del

dr. Antonio PELLICANO

praticante – avvocato dello Studio Legale Ass.to Avv.ti Dibitonto

dottorando di ricerca in Neuroscience and Education, indirizzo Diritto del Lavoro, presso l’Università degli Studi di Foggia

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Qui il testo della SENTENZA TRIB. FG S.L.