Con la sentenza n. 24208/2020, la Suprema Corte di Cassazione ha diradato la coltre di nubi che si era addensata attorno al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai terzi – solitamente dipendenti – in sede di accesso ispettivo all’interno dei locali dell’azienda, in caso in contrasto con le successive deposizioni testimoniali rese in giudizio dai medesimi dichiaranti.
Invero, prima di tale arresto, si altalenavano soluzioni contrastanti in seno alla giurisprudenza di legittimità: in alcuni casi, nel rispetto dei principi del contradditorio, si riteneva prevalente la deposizione testimoniale; in altre ipotesi, invece, si attribuiva maggiore vigore alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, contraddistinte da un alto grado di immediatezza e spontaneità.
Nel caso di specie, la Corte ha seguito il percorso tracciato dalla recente giurisprudenza in materia, statuendo che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell’immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 1755502), e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell’ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)“.
Alla luce della citata pronuncia, va da sé che le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire prova sufficiente delle circostanze sia allorquando non vi siano elementi probatori contrari in sede di deposizione, sia quando il Giudice di merito – pur in presenza di deposizioni testimoniali di segno opposto e all’esito della valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio a sua disposizione – fondi il suo convincimento sull’effettiva e motivata sussistenza degli illeciti denunciati. In quest’ultimo caso, il Giudice dovrà seguire un iter logico-argomentativo ben dettagliato per dimostrare la maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti rispetto alle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio dai medesimi soggetti.
Nota a sentenza del
trainee – praticante – avvocato dello Studio Legale Ass.to Avv.ti Dibitonto
dottorando di ricerca in Neuroscience and Education, indirizzo Diritto del Lavoro, presso l’Università degli Studi di Foggia