LIMITI DEL CONTROLLO GIURISDIZIONALE NEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO

LIMITI DEL CONTROLLO GIURISDIZIONALE NEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO

Da “Il ciclo delle NOTE A SENTENZA a cura dello Studio Legale Ass. DIBITONTO

Con la sentenza n. 28816/2020, la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dalla datrice di lavoro, ha ribadito alcuni importanti principi in materia di licenziamento collettivo.

I Giudici di legittimità partono dall’assunto che, nella fase di avvio della procedura, la funzione della comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, co. 3, è quella di consentire alle organizzazioni sindacali una partecipazione con efficacia adeguata al ruolo che il legislatore assegna loro nell’àmbito di una vicenda dalla quale esce mutata la stessa struttura dell’azienda (cfr. Cass. n. 13196/2003). Per la regolarità della procedura occorre, invece, che la medesima comunicazione, dotata di alcuni requisiti necessari – l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale da licenziare – consenta alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra le ragioni che giustificano l’esubero di personale e le unità che, in concreto, l’azienda intende espellere (cfr. Cass. n. 24646/2007).

Pertanto, secondo la Corte, nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, la società non è tenuta a precisare, quale elemento di regolarità formale della procedura stessa, anche i nominativi dei lavoratori adibiti alla posizione considerata in esubero.

Inoltre, quanto alle censure che vertono sulla violazione del principio di non contestazione, si evidenzia che la L. n. 223/1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, dovuto ex ante alle organizzazioni sindacali. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso quelle censure con le quali, senza fornire dimostrazione di elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali  e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di una indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva. Ancora, sulla fungibilità dei dipendenti, la Corte ha chiarito che la stessa opera nel caso in cui un lavoratore, interessato dal licenziamento, riesca a dimostrare di possedere una professionalità fungibile: in tal caso, sembra evidente l’impossibilità di compararlo con coloro che appartengono al medesimo reparto o settore interessato dalla riduzione.

In definitiva, gli Ermellini, ribaltando quanto statuito dalla Corte di Appello, hanno affermato che il Giudice non possa entrare nel merito delle scelte aziendali sulla determinazione dei criteri per l’individuazione dei soggetti da mettere in mobilità.

Nota a sentenza del

dr. Antonio PELLICANO

Trainee  Studio Legale Ass.to Avv.ti Dibitonto

dottorando di ricerca in Neuroscience and Education, indirizzo Diritto del Lavoro, presso l’Università degli Studi di Foggia