Da “Il ciclo delle NOTE A SENTENZA a cura dello Studio Legale Ass. DIBITONTO”
Con l’Cass.-ord.-n.-815-2021, la Corte di Cassazione ha confermato un importante principio di diritto, che poggia le sue fondamenta sul combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 (c.d. Testo Unico della Rappresentanza).
Nello specifico, il diritto di indire assemblee, di cui all’art. 20 dello Statuto dei Lavoratori, rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013.
Il caso in esame riguardava un ricorso per condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori presentato da un componente RSU facente capo alla FIOM Cigl per la mancata autorizzazione, da parte dell’azienda, allo svolgimento di un’assemblea convocata unicamente dai membri della RSU eletti nella lista della sigla predetta.
La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello e accogliendo il ricorso presentato dall’organizzazione sindacale, ha rilevato come la regola del principio maggioritario – criterio di espressione del principio democratico nel momento decisionale – in materia negoziale non impedisce al singolo componente della RSU di indire un’assemblea retribuita, dal momento che tale criterio non si estende all’esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali privi di portata decisionale.
Nota a sentenza del
Trainee Studio Legale Ass.to Avv.ti Dibitonto
dottorando di ricerca in Neuroscience and Education, indirizzo Diritto del Lavoro, presso l’Università degli Studi di Foggia