Accolto un ricorso presentato in via d’urgenza (ex art. 700 cpc) davanti al Giudice del Lavoro di Foggia dall’Avv. Marco Dibitonto in favore di una docente che, a seguito della domanda presentata per l’inserimento nella Graduatoria Provinciale Supplenze (GPS), pur avendo un punteggio di 145, che le avrebbe dato diritto ad un contratto a termine, era risultata con soli 33 punti, punteggio insufficiente per poter avere un contratto e, quindi, per poter svolgere attività lavorativa.
La decisione risulta essere un precedente nazionale per il fatto che nessun docente che dimentica di inserire alcuni suoi servizi nella domanda per l’inserimento delle GPS – nonostante la richiesta di rettifica amministrativa – ha mai potuto vedere rettificata la sua posizione in graduatoria per il fatto che l’Amministrazione Scolastica ha sempre sostenuto la immodificabilità delle graduatorie (GPS).
IL CASO
La docente, madre di 4 figli e con una condizione familiare abbastanza difficile dal punto di vista economico, aveva sempre insegnato negli anni precedenti e “precipitata” in graduatoria, non sperava più in alcuna assunzione per l’anno scolastico in corso (2020/2021).
Per il Ministero non era possibile rettificare la graduatorie in quanto definitiva.
La lavoratrice della scuola riteneva ingiusto questo comportamento dell’Amministrazione Scolastica.
Il Giudice del Lavoro accertava la sussistenza dei requisiti per l’adozione del provvedimento di urgenza.
LA DECISIONE
Per il Tribunale sussisteva il fumus boni juris, “dal momento che la domanda appare semplicemente incompleta non avendo la ricorrente indicato tutti i servizi valutabili ma già conosciuti dalla Pubblica amministrazione e suscettibili di rettifica . Ne consegue che alla ricorrente in ragione del punteggio già posseduto e tenuto conto di quanto dichiarato con la domanda inoltrata devono essere assegnati come preteso 145 punti, secondo il calcolo indicato in ricorso ed incontestato, fermo restando che alcuna responsabilità è ascrivibile a parte resistente poiché l’erroneo computo del sistema informatico è dipeso solo ed esclusivamente dalla domanda incompleta inoltrata dalla ricorrente e suscettibile di correzione solo in sede di rettifica”.
Per quanto riguarda, poi, “il periculum in mora,deve osservarsi che il concetto di irreparabilità del pregiudizio richiesto dall’art. 700 c.p.c. impone sempre al giudice l’accertamento, in concreto, del pericolo che la futura decisione di merito risulti inutiliter data, e ciò in presenza di una situazione di fatto che appaia idonea a minacciare le posizioni soggettive anche non patrimoniali del ricorrente, considerate nel loro profilo oggettivo. Nel caso di specie, è ravvisabile, ad avviso del giudicante, il periculum in mora in considerazione del fattoche in conseguenza della mancato riconoscimento dei servizi svolti dalla ricorrente presso gli Istituti scolastici non statali l’istante si è vista riconoscere un minore punteggio con conseguente collocazione in graduatoria in posizione deteriore e minori possibilità di ricevere le convocazioni per l’assegnazione di supplenze, situazione da tutelare immediatamente anche in ragione delle condizioni economiche del nucleo familiare formato dalla ricorrente, dal marito, privo di reddito (cf. doc 11 produzione di parte ricorrente), e da quattro figli, tutti minorenni (cfr. stato di famiglia).
Il team dello Studio Legale Dibitonto, sempre attento agli studi ed approfondimenti nel settore del diritto del lavoro, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto.
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TRIBUNALE DI FOGGIA 700 CPC AVV. DIBITONTO MARCO