Una pronuncia non scontata quella resa il 14 marzo 2022 dalla Corte d’Appello di Bari Sezione Lavoro in materia di contenzioso scolastico.
I principi fissati sono tre:
1. diritto alla ricostruzione integrale della carriera ai fini giuridici ed economici con computo di tutti i periodi del precariato: quindi anche dei periodi ante 10.07.2001 (data di operatività della clausola 4 dell’Accordo quadro di cui alla Direttiva n.1999/70) e cioé antecedenti all’entrata in vigore nella normativa italiana della direttiva della Comunità Europea, esclusi sino a qualche tempo fa dalla giurisprudenza, che, infatti, escludeva i periodi di servizio svolti a tempo determinato prima della detta data [in adesione a Cassazione civile sez. VI, 29.11.2021, n. 3727];
2. diritto alle differenze retributive – in caso di regolare e tempestiva eccepita prescrizione del Ministero – nei limiti di 5 anni dalla recezione dell’atto (diffida o ricorso) inviato al MI: spettanza, quindi, degli scatti stipendiali conseguenti alla corretta ricostruzione della carriera e che avrebbero dovuto essere riconosciuti e
corrisposti seppur in relazione all’ultimo quinquennio. Per cui si ha diritto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio non di ruolo svolto a decorrere dal primo incarico come servizio di ruolo (anche se antecedente al 10.07.2001), con condanna del Ministero al pagamento delle
differenze stipendiali maturate da 5 anni prima della diffida e spettanti per effetto della posizione stipendiale conseguente alla ricostruzione dell’anzianità di servizio maturata;
3. diritto a 6 punti per ogni anno di pre-ruolo come se fosse ruolo: quindi riconoscimento del punteggio integrale da attribuirsi nelle graduatorie di istituto.
Avv. Marco Dibitonto
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