Per il Tribunale di Frosinone “…le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell’art.1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n.122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall’art.9, comma 23, del D.L. n.78 del 2010, convertito in legge n.122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). In definitiva, va affermato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell’anno di servizio 2013 ai fini alla progressione stipendiale maturata alla data di cessazione dal servizio (31.8.2023), con l’attribuzione della fascia stipendiale successiva (28-35) a quella effettivamente riconosciuta (21-28) e con condanna dell’Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti al suddetto riconoscimento…”
Per aderire al ricorso scrivere mail di adesione a avv.marcodibitonto@gmail.com