RICORSO RISARCIMENTO DANNI PER ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE

RICORSO RISARCIMENTO DANNI PER ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE

RICORSO PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER L’ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE OLTRE 36 MESI.

DOCENTI – EDUCATORI E ATA PRECARI: IN ARRIVO UN INDENNIZZO COMPRESO TRA 4 E 24 MENSILITÀ PER I PRECARI DELLA P.A. PER L’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE

Requisiti

IL RICORSO È RIVOLTO AI DOCENTI – EDUCATORI O ATA DI RUOLO O PRECARI CHE HANNO SVOLTO, DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO, ALMENO 36 MESI DI SERVIZIO NELLA SCUOLA PUBBLICA SU POSTI VACANTI E DISPONIBILI e quindi CHE HANNO AVUTO SUPPLENZE AL 30 GIUGNO o al 31 AGOSTO.

Finalità

IL RICORSO HA LO SCOPO DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO SINO A 24 MENSILITÀ DELL’ULTIMA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO.

Precisazioni

Le Pubbliche amministrazioni possono ricorrere all’utilizzo di contratti a tempo determinato per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale.

Tuttavia, uno degli aspetti più controversi relativi alle assunzioni alle dipendenze della P.A. mediante la stipula di contratti a tempo determinato riguarda l’abuso del loro utilizzo. La reiterazione dei contratti a termine, infatti, è consentita solo in presenza di “ragioni oggettive” idonee a soddisfare esigenze di carattere “provvisorio” dell’amministrazione datoriale.

In difetto, per giurisprudenza ormai costante (Cons. di Stato, sentenza n. 5206/2021 – Corte di Cassazione n. 6493/2022), al dipendente pubblico vittima di illegittima precarizzazione del rapporto di impiego per l’abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte della Pubblica Amministrazione, spetta il diritto al risarcimento del danno.

Tale diritto spetta anche al personale scolastico precario (docenti, personale educativo ed A.T.A) che abbia svolto – in scuole statali – servizio per almeno 36 mesi su posti vacanti e disponibili per un minimo di 3 anni (anche non consecutivi) mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato sino al 30 giugno o al 31 agosto, può avviare ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro competente al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento del danno.

La quantificazione del danno risarcibile è commisurata al numero di contratti a tempo determinato stipulati per le supplenze (al 30 giugno o al 31 agosto) ed è altresì parametrata allo stipendio percepito nel periodo di riferimento, potendo così variare da un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24 mensilità.
L’adesione ai ricorsi è rivolta a chi si trovi in una situazione di precarietà da oltre 36 mesi.

Il ricorso è finalizzato a quantificare il risarcimento del danno subito dall’aspirante docente abilitato che viene individuato in maniera reiterata a svolgere il ruolo di “supplente” su posto vacante e disponibile. Al fine di evitare false aspettative è bene precisare in maniera chiara che l’azione giudiziaria NON è volta alla conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (passaggio negato dalla Carta Costituzionale e da molteplici Sentenza della Corte di Cassazione).

Per aderire

Gli interessati potranno inviare lo STATO MATRICOLARE o TUTTI I CONTRATTI A TERMINE sino al 30.06 o al 31 agosto per un minimo di 36 mesi all’indirizzo email avv.marcodibitonto@gmail.com

Seguirà da parte dello Studio Legale dell’Avv. Marco Dibitonto l’invio di una “lettera di diffida e messa in mora” utile all’interruzione dei termini di prescrizione e la relativa INFORMATIVA e MODULISTICA per poter aderire al ricorso.
 

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