Il tema ‘riapertura scuole” è tornato prepotentemente alla ribalta in seguito all’approvazione del nuovo decreto-legge del 4 gennaio, frutto di una sintesi tra chi chiedeva a gran voce un ritorno alla didattica in presenza già dal 7 gennaio per le scuole superiori (al pari delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo) – sempre nella misura del 50% – e chi, invece, prediligeva per uno slittamento al 15 o addirittura oltre.
Va da sé, però, che anche se il Consiglio dei Ministri abbia dato il via al rientro in presenza al 50% per le scuole secondarie di secondo grado da lunedì 11 gennaio, alcune Regioni, tra cui la Puglia, stanno procedendo autonomamente posticipando la data, secondo un calendario che si sta definendo nelle ore in cui i singoli territori si preparano anche a cambiare colore.
Sembra evidente, però, nonostante il caos degli ultimi giorni, che il progressivo rientro in classe non sarà più un’utopia.
Cerchiamo allora di ripercorrere, attraverso un rapidissimo excursus, le normative che si sono avvicendate in tema di congedi straordinari a favore dei genitori lavoratori per far fronte all’esigenza di coordinamento degli impegni familiari e di quelli lavoratori nel perdurare dell’emergenza sanitaria.
L’art. 5 del DL 8 settembre 2020, n. 111 aveva introdotto il diritto del genitore lavoratore di svolgere la prestazione in modalità agile, o – laddove non possibile – di fruire di un congedo indennizzato, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all’interno dell’istituto scolastico.
Il DL 111/2020 è stato successivamente abrogato per effetto della L. 13 ottobre 2020, n. 126 (di conversione del c.d. Decreto Agosto), che, all’art. 21-bis, ha confermato non solo la precedente misura ma ne ha allargato i confini, riconoscendo il diritto allo smart-working e al congedo anche per i casi di contagio avvenuto durante l’attività sportiva in palestra o piscina, o attraverso la frequenza di lezioni di lingua o di musica.
La predetta normativa è stata, per ultima, modificata dal c.d. Decreto Ristori, che ha previsto un congedo straordinario per i genitori i cui figli minori di 16 anni frequentino una scuola secondaria in cui, causa emergenza, sia stata disposta la sospensione delle lezioni in presenza e non sia possibile ricorrere alla modalità di lavoro agile. Nello specifico, si prevede che i genitori di figli conviventi di età inferiore ai 14 anni possano assentarsi con retribuzione a carico dell’Inps, in misura pari al 50%, mentre in presenza di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni il genitore avrà diritto alla sola conservazione del posto di lavoro.
Le misure tratteggiate avevano, però, quale data ultima di fruizione il 31 dicembre 2020.
A questo punto, con l’emergenza sanitaria ancora in corso, ci si chiede quali soluzioni – e in quanto tempo – potrebbero essere applicate a favore dei genitori lavoratori per fronte ad un bisogno che – ora più che mai – deve essere considerato primario, stante la necessità di coordinare i propri impegni professionali con l’esigenza, eventuale ma non trascurabile, di accudire i propri figli in quarantena a seguito di contatto con soggetti positivi al Covid.
Nota a sentenza del
Trainee Studio Legale Ass.to Avv.ti Dibitonto
dottorando di ricerca in Neuroscience and Education, indirizzo Diritto del Lavoro, presso l’Università degli Studi di Foggia